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Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati gia' costruiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto: dal Ministro della difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede; da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti; dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato; da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici; da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro; dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato; dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato; dal direttore generale del genio militare. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.
Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 22 marzo 1981
