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Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non e' richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 2006, n.34
6con decorrenza dal 1 gennaio 1979
La L. 6 febbraio 2006, n.34 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che le disposizioni del presente articolo, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprieta' della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 28 febbraio 2006 al 9 ottobre 2010
