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Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale e' in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, e' riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilita'.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art25 · fonte su Normattiva