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Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio. Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessita' funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio. La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art8 · fonte del testo