Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio. Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessita' funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio. La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.
Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010
