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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare gli enti concessionari a contrarre mutui, fissandone il relativo importo in ragione della quota di spesa posta a carico dello Stato, entro il limite complessivo di lire 100 miliardi, per la esecuzione di progetti di opere pubbliche di bonifica, gia' istruiti in linea tecnico-amministrativa o, comunque, presentati per la istruttoria anteriormente al 1 aprile 1972. L'importo di cui al precedente comma viene utilizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto ai progetti, dopo aver dedotto, entro il limite di lire 20 miliardi, il fabbisogno occorrente per fronteggiare maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di opere gia' concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quali revisioni di prezzi, perizie suppletive, nonche' per il completamento di ripristini di opere di bonifica eseguiti con la procedura della somma urgenza. Il Ministero predetto autorizza gli enti presentatori dei progetti ad esperire le gare di appalto, previo parere della regione sulla graduatoria di priorita' tra i progetti di competenza regionale. I mutui di cui al primo comma sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno successivo a quello della stipula dei mutui stessi, con onere di ammortamento a carico dello Stato, e possono essere concessi, oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilira', di concerto con il Ministro per il tesoro, le modalita', i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, la utilizzazione ed il rimborso dei mutui.
Testo in vigore dal 24 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
