Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' riservata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni riguardanti la competenza del Magistrato delle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche la gestione tecnico-amministrativa ed economica dei lavori e delle forniture occorrenti per la realizzazione di opere di cui all'art. 1 della presente legge comportanti complessivamente in ciascun esercizio finanziario una spesa non eccedente il decimo delle somme stanziate nell'esercizio stesso.
Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
