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Per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, alle indennita' di espropriazione e alla risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, in dipendenza dell'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche finanziate con leggi speciali, le cui disponibilita' risultino esaurite, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo. Il predetto capitolo sara' gestito dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-11;819~art1 · fonte del testo