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E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a cura del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (Ferrovie dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese. La somma indicata nel precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) in ragione di: 1 miliardo nell'esercizio 1966, 2 miliardi nell'esercizio 1967 e 2 miliardi nell'esercizio 1968. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato) e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 5 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1971, n. 510
1La L. 30 giugno 1971, n. 510 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la ricostruzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in territorio italiano e francese, e' autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da iscrivere nel bilancio dell'azienda stessa in ragione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971".
Testo in vigore dal 17 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
