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E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a cura del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (Ferrovie dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese. La somma indicata nel precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) in ragione di: 1 miliardo nell'esercizio 1966, 2 miliardi nell'esercizio 1967 e 2 miliardi nell'esercizio 1968. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato) e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 5 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 giugno 1971, n. 510

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La L. 30 giugno 1971, n. 510 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la ricostruzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in territorio italiano e francese, e' autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da iscrivere nel bilancio dell'azienda stessa in ragione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971".

Testo in vigore dal 17 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1967 al 17 agosto 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 giugno 1971, n. 510

    La L. 30 giugno 1971, n. 510 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la ricostruzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in territorio italiano e francese, e' autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da iscrivere nel bilancio dell'azienda stessa in ragione di lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;635~art1 · fonte del testo