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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1966 e 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
