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Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.
Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 30 marzo 1958
