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Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 30 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;188~art8 · fonte del testo