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Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o del piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio presentare la domanda di sussidio, in caso di effettiva esecuzione dei lavori riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 30 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;188~art9 · fonte del testo