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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in Sicilia, in Lucania dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960, in Toscana, in Emilia e nella provincia di Mantova a sud del Po dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960, in conformita' delle disposizioni della legge 28 gennaio 1960, n. 31. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate agli Uffici del genio civile entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1319~art1 · fonte del testo