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Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' autorizzata la spesa di lire sette miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. All'onere relativo si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

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