Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1957 al 22 dicembre 2008. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della presente legge, il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e' stabilito in lire 2 milioni. Per i sinistrati proprietari di un solo alloggio, da loro personalmente abitato o dai prossimi congiunti, che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943, il contributo sara' commisurato al 100 per cento della spesa ed il limite del contributo stesso e' elevato a lire 2 milioni e 500 mila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-13;554~art2 · fonte del testo