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Le domande per la concessione, ai fini della presente legge, dei contributi previsti dall'art. 1, lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1957.
Testo in vigore dal 17 luglio 1957 al 22 dicembre 2008
