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IL Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.

Testo in vigore dal 17 luglio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-13;554~art7 · fonte del testo