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E' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) per provvedere alla sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Testo in vigore dal 1 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-04;119~art1 · fonte del testo