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E' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) per provvedere alla sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.
Testo in vigore dal 1 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
