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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' autorizzata la spesa di L. 15,000,000 per studi, rilievi, progetti, contributi, rimborsi, indennita' ed ogni altra spesa relativa all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, che, a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale.
[8]Tale spesa sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del detto Ministero e ripartita in cinque esercizi, a partire dall'esercizio 1927-28, per L. 3,000,000 ciascuno.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 9 giugno 1927 - Anno V
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Belluzzo - Volpi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
