Con apposita convenzione, da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;984~art3 · fonte del testo