Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi da costruiti in applicazione della presente legge. I canoni di affitto saranno determinati in conformita' al disposto dell'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successivi modificazioni. L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata, qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 8 gennaio 1954

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;980~art4 · fonte del testo