I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1 agosto 1960, n. 906. Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalita' di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1288~art2 · fonte su Normattiva