I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1 agosto 1960, n. 906. Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalita' di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 18 dicembre 1961
