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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.700 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 2 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

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