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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.250 milioni per l'anno 1970 e in lire 450 milioni per l'anno 1971, si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per l'anno finanziario 1970 e per l'anno finanziario 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

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