Per la costruzione del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane, prevista dall'art. 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450, e' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 in aggiunta a quella di L. 500.000.000 autorizzata con l'art. 5 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457 ed alla somma di L. 430.000.000 stanziata nel capitolo 51-quinquies dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48, in base al riparto della spesa autorizzata con l'art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Testo vigente dal 4 gennaio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-12-15;967~art1 · fonte del testo