Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane

Art. 1 (Allegato Schema di convenzione per l'esercizio delle ferrovie calabro lucane)

[1]ALLEGATO

[2]Schema di convenzione con la Societa' italiana strade ferrate del Mediterraneo per regolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.

[3]Premesso: che, mediante convenzione 10 luglio 1926, approvata e resa esecutoria con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, furono modificate e integrate le precedenti convenzioni intervenute con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane; che con legge 6 aprile 1949, n. 168, il Ministro per i trasporti e' stato autorizzato a concedere alla Societa' anzidetta anticipazioni rimborsabili in venti anni al tasso del 5 per cento, entro il limite massimo di L. 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane; che in conformita' del disposto dell'art. 2 della legge anzidetta occorre stabilire mediante convenzione, le modalita' e le garanzie relative alle anticipazioni di cui sopra e alla fornitura del nuovo materiale rotabile, e definire inoltre gli altri rapporti fra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della, fornitura stessa; Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto appresso:

[4]Art. 1.

[5]La Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo si obbliga ad acquistare ed a mettere in servizio sulle ferrovie calabro-lucane, entro il 31 dicembre 1950, n. 25 nuove automotrici, di cui 10 di tipo articolato e 15 a carrelli, in conformita' delle proposte presentate con domanda 11 dicembre 1947. Ove concorrano giustificati motivi, saranno accordate per il compimento della fornitura, se richieste prima del 31 dicembre 1950, proroghe che nel loro insieme non eccedano il periodo di dodici mesi. La Societa' presentera' per l'approvazione governativa, entro due mesi dalla data del decreto di approvazione della presente convenzione, i disegni di esecuzione dei due tipi di automotrici da acquistare, coi relativi preventivi di spesa.

Testo vigente dal 4 maggio 1949

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