La somma di L. 600.000.000 di cui al precedente articolo sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50. Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, per far fronte a tale maggiore onere e' ridotto di uguale importo lo stanziamento del capitolo 47 dello stato di previsione anzidetto.

Testo vigente dal 4 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;967~art2 · fonte del testo