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Per il rinnovamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane in conformita' del piano generale di ammodernamento e successive variazioni approvate a norma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 368, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 4.700 milioni, ad integrazione di quella di lire 16.000 milioni di cui alla legge stessa. La somma di lire 4.700 milioni di cui al precedente comma sara' iscritta in bilancio in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 700 milioni per l'anno 1976.
Testo in vigore dal 25 marzo 1975 al 22 dicembre 2008
