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Il Ministro per i trasporti puo' assumere impegni fino alla concorrenza della suindicata somma di lire 4.700 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno.

Testo in vigore dal 25 marzo 1975 al 22 dicembre 2008

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