Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per i trasporti puo' assumere impegni fino alla concorrenza della suindicata somma di lire 4.700 milioni, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno.
Testo in vigore dal 25 marzo 1975 al 22 dicembre 2008
