Analogamente a quanto disposto nell'art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-51, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su citato art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322. La corresponsione di detti compensi sara' effettuata con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

Testo vigente dal 3 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;689~art1 · fonte del testo