Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, all'Istituto di emissione, alle aziende di credito e agli uffici postali, per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi, con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4:

  • a)all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito, il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;
  • b)agli uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi.

Testo vigente dal 15 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-19;322~art1 · fonte del testo