Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche' in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, e autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Testo vigente dal 7 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;675~art1 · fonte del testo