Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

Testo vigente dal 9 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;441~art1 · fonte su Normattiva