Per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche' per l'applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il Ministero della difesa e' autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-10;474~art1 · fonte del testo