[1]L'immobile e' venduto nello stato in cui si trova e come e' posseduto dal demanio con tutte le servitu' attive e passive.

[2]La vendita e' fatta a corpo e non a misura e non si fara' luogo ad alcuna diminuzione in favore dell'acquirente, qualora la superficie effettiva non corrispondesse ai mq. 131,210 (metri quadrati centotrentunomila duecentodieci) indicati nella perizia, quand'anche la differenza eccedesse la vigesima parte in piu' od in meno del valore intero dell'immobile venduto, e cio' per patto espresso, in relazione al disposto dell'art. 1475 del Codice civile.

Testo vigente dal 11 gennaio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-01-03;3~art2 · fonte del testo

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