Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquisitore sara' limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avra' agito per la evizione.

Testo vigente dal 11 gennaio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-01-03;3~art3 · fonte del testo

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