Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquisitore sara' limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avra' agito per la evizione.
Testo vigente dal 11 gennaio 1907
