All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-21;307~art3 · fonte su Normattiva