All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-21;156~art2 · fonte del testo