All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 5 agosto 1966
