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La misura dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge e' proposta da una Commissione composta:
- a)da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelto fra i funzionari del ruolo tecnico, presidente;
- b)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c)dal commissario generale anticoccidico;
- d)dal direttore della Stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;
- e)da un professore ordinario di entomologia agraria, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
- f)da un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;
- g)da un rappresentante dei coltivatori diretti;
- h)da due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;
- i)da un rappresentante dei tecnici agricoli;
- l)da un rappresentante dell'istituto commercio con l'estero. Funzionera' da segretario il direttore del Commisariato generale anticoccidico. Fino a quando non andra' in vigore la nuova legge sindacale, i rappresentanti di cui alle lettere f), g) e h) saranno scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali giudicate, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, piu' rappresentative delle categorie interessate. Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
