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La misura dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge e' proposta da una Commissione composta:

  • a)da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelto fra i funzionari del ruolo tecnico, presidente;
  • b)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • c)dal commissario generale anticoccidico;
  • d)dal direttore della Stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;
  • e)da un professore ordinario di entomologia agraria, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
  • f)da un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;
  • g)da un rappresentante dei coltivatori diretti;
  • h)da due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;
  • i)da un rappresentante dei tecnici agricoli;
  • l)da un rappresentante dell'istituto commercio con l'estero. Funzionera' da segretario il direttore del Commisariato generale anticoccidico. Fino a quando non andra' in vigore la nuova legge sindacale, i rappresentanti di cui alle lettere f), g) e h) saranno scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali giudicate, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, piu' rappresentative delle categorie interessate. Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;136~art4 · fonte del testo