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I contributi di cui all'art. 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicoltori, saranno riportati in appositi elenchi a giustificazione delle somme pagate per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Commissariato detrarra' tali contributi dall'ammontare della spesa di fumigazione da addebitarsi ad ogni singolo agrumicoltore, restando demandato alla Commissione di cui all'art. 4 ogni accertamento relativo alla effettiva detrazione del contributo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal 1951-52 al 1955-56, accreditera' l'importo dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge al Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, il quale avra' l'obbligo di renderne il conto a norma dell'art. 60 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. Per l'erogazione della spesa prevista nella presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della citata legge 18 novembre 1923, n. 2440, fino a concorrenza dell'importo massimo del contributo.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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