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All'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1951-52, si provvedera' con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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