Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1953 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli autoveicoli al servizio delle Forze armate e quelli in servizio di polizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-09;318~art2 · fonte del testo