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((Qualora nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello si formino vacanze in misura inferiore a quella stabilita dalle tabelle e' in facolta' del Ministro per la guerra:
- a)di ridurre corrispondentemente il numero dei trasferimenti dei pari grado dal ruolo di comando, fermi restando il numero delle vacanze obbligatorie stabilito, per l'anno dalle tabelle per i detti pari grado, nonche' il numero delle promozioni dal grado inferiore nel ruolo di mobilitazione;
- b)di formare le vacanze ancora occorrenti, applicando il disposto dell'art. 30;
- c)di adottare, contemporaneamente, entrambi i provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b))).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
