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Miscellanea

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Legge 7 giugno 1934, n. 899

Aggiornato al
9 ottobre 2010
Articoli
197
Versioni storiche
562

Parte I — Dell'avanzamento in generale

Parte II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Titolo I — Dei ruoli di anzianità e delle vacanze nei ruoliartt. 23 – 30-bisabrogato
Titolo II — Del periodo di comando, o di servizio, e di permanenza minima nel gradoartt. 31-34abrogato
Titolo III — Del limite di comandoart. 35abrogato
Titolo IV — Dell'avanzamento ai vari gradi di ufficiale generale, per gli ufficiali non appartenenti ai servizi tecniciartt. 36-43abrogato
Titolo V — Dell'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tutte le armi e corpi fino al grado di colonnello, per gli ufficiali che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupediartt. 44-57abrogato
Titolo VI — Dell'avanzamento a scelta speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi, che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloniartt. 58-63abrogato
Titolo VI-bis — Dell'armamento degli ufficiali del corpo automobilisticoart. 63-bisabrogato
Titolo VII — Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplanoartt. 64-69abrogato
Titolo VIII — Degli ufficiali del corpo di stato maggiore. TITOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373artt. 70-74abrogato
Titolo IX — Dell'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecniciartt. 75-87abrogato
Titolo X — Dell'avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupediartt. 88-93abrogato
Titolo X-bis — Dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.)art. 93-bisabrogato
Titolo XI — Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali degli ufficiali di tutte le armi e corpi che non appartengano ai ruoli di mobilitazioneart. 94abrogato
Titolo XII — Degli ufficiali dei ruoli di mobilitazioneartt. 95-105abrogato
Titolo XIII — Degli ufficiali collocati "a disposizione" e "fuori organico"artt. 106-110abrogato

Parte III — Dell'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio

Parte IV — Dell'avanzamento degli ufficiali in congedo

Parte V — Dell'avanzamento in tempo di guerra

Parte VI — Disposizioni transitorie

Parte VII — Disposizioni finali