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[1]Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presento legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.

[2]Il tenente colonnello di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio puo' conseguire la promozione straordinaria per merito di guerra al grado di colonnello.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art137 · fonte del testo