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[1]Gli ufficiali generali che precedevano nei ruoli del servizio permanente effettivo l'ultimo pari grado promosso prima dell'entrata in vigore della presente legge debbono essere collocati a disposizione; salvo al Ministro per la guerra la facolta' di trattenere in servizio quelli che non abbiano ancora raggiunto il limite di promovibilita', ma non oltre il raggiungimento del limite stesso.

[2]La posizione di soprannumero, per gli ufficiali generali, e' soppressa. Quelli attualmente in detta posizione sono collocati a disposizione, dall'entrata in vigore della presente legge, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta', computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art152 · fonte del testo