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[1]Gli ufficiali di artiglieria che abbiano ultimato con esito favorevole il corso superiore balistico, nel grado di maggiore, godono di un vantaggio pari ad un trentesimo del ruolo considerato al 1° gennaio dell'anno in cui gli ufficiali entrano in turno di promozione, con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

[2]Detto vantaggio non e' cumulabile con quello derivante dall'avanzamento a scelta speciale, per altri titoli al grado di tenente colonnello.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art153 · fonte del testo