Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente effettive sono iscritti, agli effetti dell'avanzamento, per grado, in altrettanti ruoli di anzianita':

[2](( 1° - ufficiali dei carabinieri Reali (ruolo di comando)));

[3](( 1° bis - ufficiali dei carabinieri Reali (ruolo di mobilitazione)));

[4]2° - ufficiali di fanteria (ruolo di comando);

[5]3° - ufficiali di fanteria (ruolo di mobilitazione);

[6]4° - ufficiali di cavalleria (ruolo di comando);

[7]5° - ufficiali di cavalleria (ruolo di mobilitazione);

[8]6° - ufficiali di artiglieria (ruolo di comando);

[9]7° - ufficiali di artiglieria (ruolo di mobilitazione);

[10]8° - ufficiali del genio (ruolo di comando);

[11]9° - ufficiali del genio (ruolo di mobilitazione);

[12]10° - ufficiali medici;

[13]11° ufficiali chimici-farmacisti;

[14]12° - ufficiali di commissariato;

[15]13° - ufficiali di sussistenza;

[16]14° - ufficiali di amministrazione;

[17]15° - ufficiali veterinari;

[18]16° - ufficiali automobilisti (ruolo di comando);

[19]17°- ufficiali automobilisti (ruolo di mobilitazione).

[20]Gli ufficiali dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni rimangono inscritti nel ruolo di comando dell'arma di provenienza al loro posto di anzianita'.

[21]Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono inscritti, per grado, in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione:

[22]dei generali dei CC. RR.;

[23]dei generali medici;

[24]dei generali commissari;

[25]i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

[26]Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1935 al 20 dicembre 1937. 2 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

1° - ufficiali dei tolto: CC. RR. aggiunto: carabinieri Reali (ruolo di comando);

aggiunto: 1° bis - ufficiali dei carabinieri Reali (ruolo di mobilitazione);

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art23 · fonte del testo