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[1]Il grado di generale di armata e' conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.
[2]((Per servizi resi in pace, possono essere « designati per il comando di armata» i generali di corpo armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianita' e purche' non abbiano compiuti i 62 anni di eta')). Tale conferimento e' fatto con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.
[3]Il generale di corpo di armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado.
[4]((L'anzianita' fra i generali di corpo d'armata cui e' stata conferita la carica suddetta e' determinata dalla data del conferimento della carica stessa)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937
